Titolo
I
Art. 1
Denominazione
- Sede - Durata
1. E’
costituita
un’organizzazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE
SCOUT SAN GIORGIO,
con sede a Trieste.
2. L’associazione
è costituita
tempo indeterminato.
Art. 2
Statuto
L’associazione
è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti
delle leggi statali e regionali e dei principi generali
dell’ordinamento
giuridico.
Art. 3
Carattere
associativo
1. L’Associazione
San Giorgio è organizzazione
estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e
razziale, non ha fini
di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di
solidarietà sociale ed
è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi
aderenti.
2. Essa opera nel territorio
della Repubblica
Italiana.
3. I contenuti
e la struttura
dell’associazione sono democratici, basati su principi
solidaristici e
consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla
vita ed all’attività
dell’associazione.
4. L’associazione
si ispira ai principi della
legge 266/91, in particolare a quanto previsto all’art. 3,
comma 3; essa si adegua
ed adempie alle previsioni normative della l.r. n. 12/95.
Art. 4
Finalità
1.
L’Associazione San Giorgio è costituita
esclusivamente al fine di:
-
promozione
e sviluppo di attività nel campo sociale, culturale,
ambientale e di servizio
in particolare a carattere educativo, formativo, culturale, ricreativo
e di
valorizzazione e rispetto dell’ambiente.
- promuovere
e sostenere lo scoutismo secondo i principi enunciati dal fondatore
Lord Robert
Baden Powell of Gilwell e dall’Ufficio Mondiale dello
Scoutismo (WOSM) e del
guidismo (WAGGGS)
2. E’ fatto divieto
all’associazione di svolgere attività diverse da
quelle sopra elencate.
3. L’associazione potrà
tuttavia
svolgere attività direttamente connesse a quelle
istituzionali, ovvero
accessorie in quanto integrative delle
stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs.
4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 5
Patrimonio
1. Il
patrimonio dell’Associazione è formato:
(a)
dalle
quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati
che
potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al
funzionamento
dell’associazione;
(b)
da
contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato,
amministrazioni
pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al
sostegno di specifiche e
documentate attività e progetti – istituti di
credito, enti in genere ed altre
persone fisiche e giuridiche;
(c)
da
eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di
associati, accettate
dal Consiglio
Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le
finalità
statutarie dell’associazione; in particolare: 1) i lasciti
testamentari sono
accettati con beneficio d’inventario, previa deliberazione
del Consiglio
Direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
2) le
convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che
autorizza
il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
(d)
da eventuali
entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività
commerciali e
produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
comunque
finalizzate al proprio autofinanziamento.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni
appartenenti
all’associazione sono elencati in apposito inventario,
depositato presso la
sede dell’associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
Art. 6
Durata
del periodo di contribuzione
1. I contributi
annuali devono
essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni
anno.
L’importo relativo viene stabilito annualmente
dall’Assemblea.
2. Le quote
sociali dei nuovi
soci sono dovute per tutto l’anno in corso, qualunque sia il
momento
dell’avvenuta iscrizione. L’aderente dimissionario
o che comunque cessa di far
parte dell’associazione è tenuto al pagamento del
contributo sociale per tutto
l’anno sociale in corso.
Art. 7
Diritti
degli associati sul Patrimonio Sociale
1. Gli utili o avanzi di
gestione
nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti,
neanche in modo
indiretto, durante la vita
dell’associazione, salvo che la
destinazione o
distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore
di
altre organizzazioni
di volontariato che per legge, statuto o
regolamento fanno
parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere
impiegati
esclusivamente per la realizzazione delle
attività di cui all’art. 4.
Art. 8
Responsabilità
ed
assicurazione
1.
L’Associazione San
Giorgio risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi
statutari
competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere
ritenuto
individualmente responsabile.
2. Gli aderenti
all’associazione che svolgono attività di
volontariato sono assicurati per
malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i
terzi.
3.
L’associazione risponde,
con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle
convenzioni o
contratti stipulati.
4.
L’associazione, previa
delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i
danni derivanti da
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
dell’organizzazione stessa.
Art. 9
Ammissione
1.
All’Associazione San
Giorgio possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di
sesso, età,
razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti
dall’associazione.
2.
L’ammissione dei soci
ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione
di
domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto
all’atto del versamento
della quota sociale. L’eventuale provvedimento di diniego,
esaurientemente
motivato, deve essere comunicato per iscritto all’aspirante
rifiutato.
3. La
qualità di aderente e
associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse
partecipazioni
temporanee.
Art. 10
Diritti
degli
associati
1. Tra gli
associati vige una
disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative.
2. Gli
associati di maggiore
età, purché in regola con il pagamento della
quota associativa, hanno diritto
di partecipare alle riunioni dell’Assemblea, di essere eletti
negli organi
dell’associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di
informazione e di
controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. Gli
associati hanno diritto
ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per
l’attività
prestata per l’Associazione, secondo le modalità e
limiti stabiliti,
annualmente e preventivamente, dall’Assemblea.
Art. 11
Doveri
1. Gli
associati devono
svolgere l’attività a favore
dell’associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno
l’obbligo di
svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli
scopi
dell’Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale,
volontario e
gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso
delle
spese, effettuate nell’interesse dell’associazione,
effettivamente sostenute e
documentate.
3. Le
prestazioni e le
attività degli associati nell’ambito associativo
sono rese con assoluta
esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto
di lavoro subordinato od
autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il
comportamento verso gli
altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano
alla vita
associativa e all’esterno dell’associazione deve
essere improntato all’assoluta
correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli
associati si impegnano,
altresì, al versamento di un contributo annuale ed a
partecipare alle spese,
almeno per l’importo che sarà determinato
annualmente dall’Assemblea, su
proposta del Consiglio Direttivo.
6. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Art. 12
Recesso
ed
esclusione
1. La
qualità di associato si perde per
decesso, dimissioni o esclusione.
2.
Ciascun associato può in
qualsiasi momento recedere dall’associazione dando opportuna
comunicazione
scritta.
3. L’associato
che contravvenga ai doveri
indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni
regolamentari o
alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, svolga attività
in contrasto o
concorrenza con quella dell’associazione, può
essere escluso dall’associazione
con deliberazione motivata dell’Assemblea.
Titolo IV
Organi
dell’Associazione
Art. 13
Organi
1. Sono organi
dell’associazione:
1)
l’Assemblea;
2)
il
Consiglio Direttivo;
3)
il
Presidente;
4)
il
Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 14
Composizione
dell’Assemblea
1. L’Assemblea
è composta da tutti i soci in
carica.
2.
L’Assemblea è presieduta
dal Presidente dell’associazione ovvero, in caso di sua
assenza, da persona
designata dall’Assemblea stessa.
3.
All’Assemblea ogni avente
diritto deve presenziare personalmente od in alternativa può
conferire la sua
delega ad altro socio regolarmente iscritto. Ogni socio non
può essere
portatore di più di una delega.
Art. 15
Convocazione
dell’Assemblea
1.
L’Assemblea si riunisce
su convocazione del Presidente.
2. Il
Presidente convoca
l’Assemblea con avviso scritto, contenente l’ordine
del giorno, il luogo, la
data e l’ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato
almeno 20 (venti)
giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea .
3.
L’Assemblea deve essere
convocata almeno una volta all’anno per
l’approvazione del bilancio preventivo
e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.
4.
L’Assemblea deve essere
altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del
mandato degli organi
dell’associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5.
L’Assemblea può essere
convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o
su
richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso
l’Assemblea dovrà aver luogo entro il mese
successivo a quello della richiesta;
la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10
(dieci) giorni prima
della data di convocazione dell’Assemblea.
Art. 16
Validità
dell’Assemblea
1.
L’Assemblea ordinaria è
regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della
maggioranza
dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora
dopo la prima,
l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia
il numero dei presenti.
Art. 17
Votazioni
e
deliberazioni dell’Assemblea
1. Le votazioni di regola
avvengono nominalmente
per alzata di mano; su richiesta del 50%
(cinquanta per cento) più uno dei presenti esse
saranno assunte a scrutinio segreto. Le
votazioni concernenti
persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L’Assemblea
ordinaria delibera a maggioranza
di voti.
3. Per le
deliberazioni di
modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei
soci in
carica.
4. Per deliberare lo
scioglimento
dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il
voto favorevole di
almeno ¾ (tre quarti) degli associati.
Art. 18
Verbalizzazione
dell’Assemblea
1. Le
deliberazioni
Assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in
caso di
sua assenza da un componente dell’Assemblea e sottoscritto
dal Presidente.
2.
Il verbale può essere
consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.
Art. 19
Compiti
dell’Assemblea
1.
All’Assemblea spettano i
seguenti compiti:
in sede ordinaria:
¨
discutere
e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del
Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti;
¨
eleggere
il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, ed i Revisori dei
Conti;
¨
fissare,
su proposta del Consiglio Direttivo, il contributo annuale ed i limiti
di rimborso
delle spese;
¨
deliberare
sulle direttive d’ordine generale dell’associazione
e sull’attività da essa
svolta e da svolgere, nei vari settori di
competenza;
¨
deliberare
su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua
approvazione dal
Consiglio Direttivo;
in sede straordinaria:
¨
deliberare
sullo scioglimento dall’associazione;
¨
deliberare
sulle proposte di modifica dello statuto;
¨
deliberare
sul trasferimento della sede dell’associazione;
¨
deliberare
sull’espulsione dei soci;
¨
deliberare
su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua
approvazione dal Consiglio Direttivo.
Art. 20
Consiglio
Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero variabile di membri, 3 (tre) o 5 (cinque) deciso dall’Assemblea degli associati prima della votazione per l’elezione degli stessi.
2. In caso di
dimissioni o
decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà
integrato dei membri
mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei
voti
ricevuti.
3. Il consiglio
si riunisce
validamente con la presenza di almeno 2
(due) consiglieri e le deliberazioni sono assunte a
maggioranza dei
presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di
parità nella votazione
prevarrà quello del Presidente; non è ammessa
delega.
4. Il consiglio
è convocato
dal Presidente con avviso scritto contente l’ordine del
giorno, da recapitarsi
a tutti i consiglieri, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni
prima della
data di convocazione.
5. In caso di
assoluta urgenza
il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con
preavviso inferiore, a
mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
6. Nella prima
seduta,
convocata dal Presidente dell’associazione, il Consiglio
Direttivo elegge tra i
propri componenti il Vice Presidente ed il segretario.
Art. 21
Durata
e funzioni
1. I
consiglieri eletti durano
in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro
incarico
può essere revocato dall’Assemblea.
2. Il consiglio
svolge tutte
le attività esecutive dell’associazione,
rispettando le indicazioni di
carattere generale assunte dall’Assemblea.
3. Il Consiglio
Direttivo si
riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 2 (due) consiglieri. In tale seconda
ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento
della
richiesta.
4. Il Consiglio
Direttivo:
¨
svolge
tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione
dell’associazione e che sono
necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
¨
predispone
il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea, la relazione
dell’attività svolta ed i
programmi futuri;
¨
cura
l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
¨
approva
le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio
dell’associazione;
¨
sottopone
all’Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello
statuto;
¨
delibera
l’ammissione dei nuovi soci;
¨
provvede
ad ogni altra incombenza attribuitagli dall’Assemblea, dallo
statuto e da
disposizioni legislative
5.
Nell’esecuzione dei propri
compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da
tecnici da esso nominati,
nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni
del
consiglio senza diritto di voto.
Art. 22
Il
Presidente
1. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
2. Il
Presidente rappresenta
l’associazione e compie tutti gli atti giuridici che
impegnano la stessa; in
caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice
Presidente con gli stessi
poteri.
3. Il
Presidente convoca e
presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura
l’ordinato svolgimento
dei lavori.
4. Il
Presidente sottoscrive
il verbale dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone
la custodia
presso la sede dell’associazione.
Art. 23
Il
Segretario
1.
L’associazione ha un
Segretario nominato dal Consiglio Direttivo il quale coordina le
attività
associative ed inoltre:
a)
cura la
verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea;
b)
provvede
alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli associati;
c)
cura la
tenuta e la conservazione degli atti della Consulta;
d)
è
responsabile della corrispondenza dell’Associazione
e)
provvede
alla tenuta della contabilità, all’assolvimento
degli obblighi fiscali e
contributivi nonché alla conservazione della documentazione
relativa alle
entrate ed alle spese e degli inventari dei beni
dell’associazione;
f)
svolge i
compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal
regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Art. 24
Collegio
dei
Revisori dei Conti
1. Il Collegio
dei Revisori
dei Conti è nominato dall’Assemblea e dura in
carica tre anni. E’ composto da 3
(tre) membri, la cui funzione è controllare la correttezza
della gestione in
relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione
annuale
in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Esso elegge
nel suo
interno un Presidente.
2. Il Collegio
dei Revisori
può essere invitato a partecipare alle riunioni del
Consiglio Direttivo senza
diritto di voto.
Art. 25
Bilancio
consuntivo e preventivo
1. Il bilancio
dell’associazione è annuale e decorre dal 1
gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.
2. I bilanci
consuntivo e
preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la
sede
sociale dell’associazione almeno trenta giorni prima
dell’Assemblea che dovrà
approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti
gli aderenti.
3. Nel bilancio
debbono essere
indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere
previste
le modalità di approvazione dello stesso da parte
dell’Assemblea.
4. I bilanci
consuntivo e
preventivo devono essere sottoposti all’Assemblea per la loro
approvazione
rispettivamente entro il 31 ottobre di ciascun anno.
5. Gli
eventuali utili o avanzi
di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la
realizzazione delle
attività di cui all’art. 4.
6. Gli utili o
avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno
distribuiti, neanche in
modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che
la destinazione o
la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a
favore di
altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o
regolamento fanno
parte della medesima ed unitaria struttura.
Art.
26
Regolamento
interno
1.
Particolari norme di
funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere
eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura
del
Consiglio Direttivo.
Art. 27
Collegio
arbitrale
1. Qualsiasi
controversia che
dovesse insorgere tra l’Associazione ed i soci
nonché tra i soci medesimi, sarà
devoluta all’esclusiva competenza di un Collegio formato da
tre arbitri, i
quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza
formalità di procedura, salvo
contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri
saranno
nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di
Presidente,
dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale
di
Trieste. L’arbitrato si svolgerà presso la sede
dell’Associazione.
Art. 28
Scioglimento
1. L’associazione
si estingue per delibera
dell’Assemblea secondo le modalità di cui
all’art. 27 c.c.:
a)
quando
il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b)
per le
altre cause di cui all’art. 27 c.c..
2. In caso di
scioglimento o
cessazione dell’attività
dell’associazione i beni, dopo la liquidazione,
saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in
identico o
analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di
utilità
sociale o a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui
all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662,
salvo diversa
destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art. 29
Rinvio
1. Per quanto non
è previsto dal presente
statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti
ed ai
principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.