STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SCOUT SAN GIORGIO

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione – Sede – Durata

1. E’ costituita un’organizzazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE SCOUT SAN GIORGIO, con sede a Trieste. 2. L’associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 Statuto

L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 3 Carattere associativo

1. L’Associazione San Giorgio è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti. 2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana. 3. I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’associazione. 4. L’associazione si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto all’art. 3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della l.r. n. 12/95.

Art. 4 Finalità

1. L’Associazione San Giorgio è costituita esclusivamente al fine di: – promuovere e sviluppare attività nel campo sociale, culturale, ambientale e di servizio, in particolare a carattere educativo, formativo, culturale, ricreativo e di valorizzazione e rispetto dell’ambiente. – promuovere e sostenere lo scoutismo secondo i principi enunciati dal fondatore Lord Robert Baden Powell of Gilwell e dall’Ufficio Mondiale dello Scoutismo (WOSM) e del Guidismo (WAGGGS) 2. E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. 3. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo II Risorse ed attività economiche

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio dell’Associazione è formato:
  • dalle entrate che sono costituite come segue:
(a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione; (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche; (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula. (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
  • dai beni dell’associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati. 3. Tutti i beni appartenenti all’associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6 Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L’importo relativo viene stabilito annualmente dall’Assemblea. 2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l’anno in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione. L’aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.

Art. 7 Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4.

Art. 8 Responsabilità ed assicurazione

1. L’Associazione Scout San Giorgio risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile. 2. Gli aderenti all’associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi. 3. L’associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati. 4. L’associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

Titolo III Associati

Art. 9 Ammissione

1. All’Associazione San Giorgio possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall’associazione. 2. L’ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all’atto del versamento della quota sociale. L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato. 3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10 Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. 2. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’Assemblea, di essere eletti negli organi dell’associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. 3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. 4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall’Assemblea.

Art. 11 Doveri

1. Gli associati devono svolgere l’attività a favore dell’associazione senza fini di lucro. 2. Essi hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell’Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell’interesse dell’associazione, effettivamente sostenute e documentate. 3. Le prestazioni e le attività degli associati nell’ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale. 4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all’esterno dell’associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà. 5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l’importo che sarà determinato annualmente dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. 6. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12 Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. 2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall’associazione dando opportuna comunicazione scritta. 3. L’associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell’associazione, può essere escluso dall’associazione con deliberazione motivata dell’Assemblea.

Titolo IV Organi dell’Associazione

Art. 13 Organi

1. Sono organi dell’associazione: 1) l’Assemblea; 2) il Consiglio Direttivo; 3) il Presidente; 4) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 Composizione dell’Assemblea

1. L’Assemblea è composta da tutti i soci in carica. 2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall’Assemblea stessa. 3. All’Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente od in alternativa può conferire la sua delega ad altro socio regolarmente iscritto. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

Art. 15 Convocazione dell’Assemblea

1. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. 2. Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea . 3. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo. 4. L’Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’associazione, al fine di eleggere i nuovi organi. 5. L’Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.

Art. 16 Validità dell’Assemblea

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 Votazioni e deliberazioni dell’Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; su richiesta del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto. 2. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti. 3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica. 4. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.

Art. 18 Verbalizzazione dell’Assemblea

1. Le deliberazioni Assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente. 2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19 Compiti dell’Assemblea

1. All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
  • in sede ordinaria:
  1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti;
  2. eleggere il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, ed i Revisori dei Conti;
  3. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
  4. deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
  5. deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
  • in sede straordinaria:
  1. deliberare sullo scioglimento dall’associazione;
  2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  3. deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione;
  4. deliberare sull’espulsione dei soci;
  5. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero variabile di membri, 3 (tre) o 5 (cinque) deciso dall’Assemblea degli associati prima della votazione per l’elezione degli stessi. 2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. 3. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 2 (due) consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega. 4. Il consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto contente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione. 5. In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica. 6. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell’associazione, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Vice Presidente ed il segretario.

Art. 21 Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall’Assemblea. 2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell’associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall’Assemblea. 3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 2 (due) consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 4. Il Consiglio Direttivo:
  • svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell’associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
  • predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, la relazione dell’attività svolta ed i programmi futuri;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell’associazione;
  • sottopone all’Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
  • delibera l’ammissione dei nuovi soci;
  • provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall’Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative;
5. Nell’esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 22 Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. 2. Il Presidente rappresenta l’associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri. 3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori. 4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso la sede dell’associazione.

Art. 23 Il Segretario

1. L’associazione ha un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre: a) cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; b) provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli associati; c) cura la tenuta e la conservazione degli atti della Consulta; d) è responsabile della corrispondenza dell’Associazione e) provvede alla tenuta della contabilità, all’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell’associazione; f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 24 Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall’Assemblea e dura in carica tre anni. E’ composto da 3 (tre) membri, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Esso elegge nel suo interno un Presidente. 2. Il Collegio dei Revisori può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Titolo V Il bilancio

Art. 25 Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell’associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede sociale dell’associazione almeno trenta giorni prima dell’Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti. 3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’Assemblea. 4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all’Assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 ottobre di ciascun anno. 5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4. 6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI Norme finali e transitorie

Art. 26 Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 27 Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all’esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. 2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Trieste. L’arbitrato si svolgerà presso la sede dell’Associazione.

Art. 28 Scioglimento

1. L’associazione si estingue per delibera dell’Assemblea secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.: a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.. 2. In caso di scioglimento o cessazione dell’attività dell’associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 29 Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.