IL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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Il Parlamento della Repubblica Italiana è l’organo costituzionale titolare della funzione legislativa (chi fa le leggi).
Il Parlamento ha una struttura bicamerale perfetta, poiché composto da due Camere aventi funzioni identiche: la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica.

La prima è formata da 630 Deputati e la seconda da 315 Senatori cui vanno aggiunti i Senatori di diritto (Presidenti emeriti della Repubblica) ed i Senatori a vita. Secondo il disposto dell’art. 59 della Costituzione essi sono cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, e sono nominati dal presidente della Repubblica.

Alle due Camere spettano la funzione legislativa, di revisione costituzionale, di indirizzo, di controllo e di informazione nonché altre funzioni normalmente esercitate da altri poteri: ovvero la funzione giurisdizionale e la funzione amministrativa.

Sede del Senato della Repubblica è Palazzo Madama, a Roma, dove si riunisce sin dalla sua nascita (1948). In precedenza la stessa sede ospitava, dal 1871 (poco dopo lo spostamento della capitale del Regno d’Italia a Roma), il Senato del Regno; sede della Camera dei Deputati è Palazzo Montecitorio, dove si riunisce sin dal 1871, poco dopo lo spostamento della capitale dell’allora Regno d’Italia a Roma.

Funzione legislativa

L’iter legis, ossia il procedimento che porta alla formazione di una legge, è così schematizzabile:

iniziativa → istruttoria → esame → approvazione (articolo per articolo e finale) → promulgazione → pubblicazione.

L’iniziativa spetta al governo, ai singoli parlamentari (che devono presentare la proposta di legge alla loro camera d’appartenenza), ai cittadini (che devono presentare una proposta formulata in articoli e accompagnata dalle firme di 50.000 elettori), ai singoli Consigli regionali e al CNEL.

L’iniziativa, una volta pervenuta ad una delle due Camere, deve essere assegnata ad una commissione competente per materia perché svolga una preliminare attività istruttoria.

A questo punto, il procedimento può seguire due strade diverse.

  1. Nel procedimento normale la commissione competente si riunisce e, formulata una relazione e nominato un relatore, trasmette la competenza alla formulazione e all’approvazione del testo all’assemblea. Il tutto deve avvenire in non più di 4 mesi alla Camera e di 2 mesi al Senato. Una volta approdato in una Camera, avviene la discussione generale, a cui segue l’esame (e il voto) articolo per articolo, le dichiarazioni di voto ed in ultimo la votazione generale, che normalmente avviene e in modo palese (il voto segreto è previsto per materie che implicano scelte dettate dalla coscienza individuale).
    Se il progetto ottiene la votazione positiva di una Camera, passa all’altro ramo del parlamento che la deve votare senza ulteriori modifiche. In caso di modifiche, il testo ritorna all’altra Camera che lo deve riapprovare. Se il testo ripete questo procedimento più volte si parla di “navette” o palleggiamento.
    Questa procedura è obbligatoria per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi (art. 72 Cost.).
  2. In tutte le altre ipotesi, si potrà avere una procedura speciale (o procedura legislativa decentrata): la commissione permanente potrà riunirsi in sede redigente (sarà di competenza dell’assemblea, cioè, la sola approvazione finale) oppure deliberante o legislativa (l’intero iter parlamentare si svolge in seno alla commissione), fatta salva in entrambi i casi la possibilità di chiedere il ritorno alla procedura normale.

Approvato lo stesso testo in entrambi i rami del Parlamento, questo verrà trasmesso al Presidente della Repubblica, perché entro un mese provveda alla promulgazione, salva la possibilità di chiedere alle Camere, con messaggio motivato, una nuova deliberazione (ipotesi nella quale la promulgazione è atto dovuto). Una volta promulgata, la legge sarà quindi pubblicata – a cura del ministro della Giustizia – sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo il periodo di vacatio legis (15 giorni, a meno che non sia altrimenti stabilito).

Funzione di controllo e indirizzo

Il parlamento, oltre alla funzione legislativa, esercita anche funzioni di controllo sul governo e funzioni di indirizzo politico.

La funzione di controllo si esplica in interpellanze ed interrogazioni. Le interrogazioni consistono in una domanda scritta dove si chiede al governo se un determinato fatto sia vero, se ne è a conoscenza e se saranno presi provvedimenti, la risposta può essere data dal ministro (relativo a quell’argomento), dal presidente del consiglio o da un sottosegretario per scritto o oralmente durante l’assemblea. Infine, nelle interpellanze il fatto è dato per noto, si chiedono i motivi della condotta del governo e gli intendimenti futuri, il tutto avviene oralmente.

La funzione di indirizzo politico, invece, si concreta nel rapporto fiduciario che deve sussistere tra Parlamento e Governo, attraverso la mozione di fiducia, la questione di fiducia e la mozione di sfiducia (che può essere rivolta all’intero governo oppure anche a un singolo ministro).

Funzione di inchiesta

A norma dell’art. 82 della Costituzione, «ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione parlamentare d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria». Il Parlamento, ossia, per adempiere alla sua funzione di organo attraverso il quale si esercita in forma ordinaria la sovranità popolare, può adottare penetranti strumenti conoscitivi e coercitivi (gli stessi poteri dell’autorità giudiziaria) per sottoporre all’esame proprio – e di conseguenza del popolo sovrano – fatti e argomenti su cui sia particolarmente viva l’attenzione sociale.

Funzione di revisione costituzionale

La rigidità della costituzione è garantita da determinati organi e misure di controllo i quali attraverso “iter precisi” apportano le modifiche che il passare del tempo o i vari cambiamenti socio-politici rendono necessari. L’organo competente alla revisione costituzionale è proprio il Parlamento che attraverso una doppia delibera da parte di ciascuna camera entro tre mesi può approvare tale modifica. La delibera si effettua con un esame incrociato della legge, cioè viene prima approvata dalla prima camera e poi passa all’altra senza la seconda delibera dalle prima. Successivamente a distanza non minore di tre mesi deve essere deliberata la seconda votazione della prima camera e anche dell’altra. Questo particolare iter viene naturalmente bloccato se nel passare le deliberazioni non ottengono almeno una maggioranza assoluta. Nel caso alla fine di questo procedimento si fosse raggiunta una maggioranza superiore ai 2/3 la legge passa al presidente della Repubblica, che ha la facoltà di promulgarla.